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ALIQUOTE IMU E TASI 2017

SI RICORDA CHE A SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019, L’IMU E LA TASI NON SI PAGANO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE DA CAT. A2 AD A7

Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale A1, A8, A9 e relative pertinenze (al massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7)

Base imponibile: rendita catastale rivalutata del 5%, alla quale occorre applicare il moltiplicatore 160

Detrazioni: per l'immobile adibito ad abitazione principale e le relative pertinenze sono detratti € 200,00, rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae detta destinazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta ;

Aliquota 0,654% (6,54 per mille) per tutti gli altri immobili comprese tutte le aree edificabili;

SI PAGA ENTRO IL 16 GIUGNO (ACCONTO) E IL 16 DICEMBRE (SALDO)

Per i Terreni agricoli Non si pagano IMU e TASI -  Terreni agricoli / C.D. – I.A.P. Non si paga ne IMU ne TASI così come le abitazioni all'esterno del centro abitato non pagano TASI

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IMU – TASI - PER IL CALCOLO DIFFERENTI MOLTIPLICATORI
 
alla rendita catastale rivalutata del 5% vengono applicati i seguenti nuovi moltiplicatori:

1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

4. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

RenditaCatastale X 5% X 160 = BASE IMPONIBILE
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